INFORMATIVA TRIBUTI LOCALI 2021

Area: Tributi
Pubblicato il: 11/05/2021

IMU

Con decorrenza 1° gennaio 2020, è stata istituita la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Comune di Rescaldina con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26 marzo 2021, ha CONFERMATO per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU approvate per l’anno 2020.

NOVITA’:

1. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria , è applicata nella misura della metà.

2. La Legge n. 178 del 30.12.2020 (Finanziaria 2021), all’art. 1 comma 599, ha previsto che per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

3. La legge n. 69/2021 di conversione del decreto 41/2021 (cd. “decreto sostegni”) ha introdotto ulteriori misure a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Per meglio precisare i soggetti potenzialmente beneficiari dell'esenzione sono i titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario. Si tratta, quindi, di coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del codice civile o attività artistiche o professionali. Sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'articolo 32 del Tuir, rientranti nei limiti ivi previsti. Sono comunque esclusi gli enti pubblici e i soggetti di previsti dall'articolo 162-bis del Tuir, quali gli intermediari (esempio:banche, società finanziarie, Sim, confidi), le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria. Inoltre, sono escluse tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021 o avviate dopo la medesima data.

La disposizione ha previsto, inoltre, specifici requisiti di fatturato (o di compensi) o della loro variazione. In particolare, sono esclusi tutti i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020. Inoltre, per poter beneficiare dell'esenzione, il fatturato (corrispettivi) medio mensile dell'anno 2020 deve essersi ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo dato del 2019. Quest'ultimo requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019. Superate tutte queste condizioni, l'agevolazione Imu compete comunque solamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi Imu nei quali i medesimi soggetti esercitato l'attività di cui sono gestori.

Al fine di evitare accertamenti in fase di controllo, per i punti 2 e 3, si consiglia di presentare la dichiarazione IMU indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione, barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione; riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

SCADENZA VERSAMENTO IMU 2021:

Acconto scadenza 16 giugno 2021 Il versamento della prima rata è pari all'Imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione stabilite per l'anno precedente.

Saldo scadenza 16 dicembre 2021 Il versamento della seconda rata deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2021 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote che saranno stabilite.

PROMEMORIA:

Si ricorda :

- per coloro che hanno esercitato il diritto di esenzione IMU nell’anno 2020, sia per l’acconto che per il saldo a seguito dell’emissione dei decreti Ristori 2020, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno 2021, specificando i dati catastali dell’immobile o degli immobili di proprietà dove viene esercitata l’attività lavorativa e il tipo di attività svolta (da indicare nelle note);

- che il “Decreto Agosto” (D.L. 14/8/2020 n. 104) all’art.78, aveva già previsto la cancellazione dell’IMU per 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- che fino all’anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (detti Beni Merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all’IMU, considerando un’aliquota del 2,5 ‰.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il calcolo dellimposta dovuta e la stampa del modello di pagamento possono essere effettuati utilizzando l’applicazione on line cliccando qui. Si precisa che i Comuni non hanno l'obbligo di inviare a domicilio modelli precompilati di pagamento dell'Imu che rimane un tributo in autoliquidazione. (Nota Ifel 12/05/2013.) .

REGOLAMENTO

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2021 è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU.

 

AREE FABBRICABILI

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 10/06/2020 sono stati determinati i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU valevoli anche per l'anno 2021.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni cliccando qui. .

ESENZIONE IMU 2021 – IMMOBILI LOCATI CON COVALIDA DI SFRATTO

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l’articolo 4-ter del Dl n. 73/2021, convertito con L. 106/2021, e il Decreto del MEF 30/09/2021 stabiliscono l’esonero dal pagamento dell’IMU per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti da persone fisiche ed affittati, per i quali è stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020, la cui esecuzione sia stata sospesa fino al 30 giugno 2021. La norma prevede che lo stesso esonero spetti anche nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa successivamente al 28 febbraio 2020, a condizione che l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti aventi diritto al rimborso dell'IMU devono presentare un'istanza di rimborso, allegata, nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità' del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

  1. possesso dell'immobile;

  2. concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;

  3. estremi del provvedimento con cui e' stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosita' successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

  4. estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021;

  5. importo di cui si chiede il rimborso;

  6. coordinate bancarie.

I soggetti sopra citati devono presentare la dichiarazione IMU, allegata, entro il 30/06/2022 per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonche' l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.

 

SI ALLEGANO I DOCUMENTI UTILI PER IL CALCOLO:

- VOLANTINO RIEPILOGATIVO;

- TABELLA DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI PER L’ANNO 2021;

- REGOLAMENTO IMU;

- MODULO RIMBORSO ESENZIONE IMU 2021 – IMMOBILI LOCATI CON COVALIDA DI SFRATTO;

- MODULO DICHIARAZIONE IMU.

TARI

Il servizio Tributi provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento della TARI per anno 2021 con allegati i modelli F24 da utilizzarsi per il versamento della prima rata entro il 16/06/2021 e della seconda rata entro il 16/12/2021.

La 1^ rata TARI 2021 è calcolata considerando le superfici e i periodi dichiarati ed in base alle delibere di Consiglio Comunale:

n. 50 del 24.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 62 del 25.09.2020 e n. 33 del 07.05.2021;

n. 51 del 24.06.2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2020.

La 2^ rata TARI 2021 è calcolata considerando le superfici e i periodi dichiarati ed in base alle delibere di Consiglio Comunale:

n. 50 del 24.06.20 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 62 del 25.09.2020 e n. 33 del 07.05.2021;

n.52 del 25.06.21 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2021.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E’ POSSIBILE:

* CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI AI NUMERI 0331/467846/467821

* INVIARE UNA MAIL A tributi@comune.rescaldina.mi.it

* INVIARE UNA PEC A comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it