COVID-19 DIFFERIMENTO ACCONTO IMU 2020 SOLO PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA

Area: Tributi
Pubblicato il: 10/06/2020

 

L'amministrazione comunale ha approvato il differimento della scadenza dell'ACCONTO IMU 2020 al 30.09.2020 solo per i soggetti impositivi che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia e che rientrano nelle casistiche sotto esposte.

Il differimento non può riguardare la quota statale dell’acconto IMU dovuto per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota STATO) avente codice tributo 3925.

 

Persone fisiche e ditte individuali

Criteri

persone che, a causa dell'emergenza Covid-19, non hanno percepito reddito dal 1/03/2020 al 31/05/2020;

persone che sono rientrate nei criteri dei buoni spesa;

titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza nel periodo 1/03/2020 - 31/05/2020 a cui non è stato rinnovato il contratto;

persone che hanno perso il posto di lavoro nel periodo 1/03/2020 - 31/05/2020;

titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di azienda, impresa, studio che ha richiesto ed utilizzato gli ammortizzatori sociali, o altre forme di gestione del rapporto di lavoro stabilite dalla legislazione nazionale che prevedono una riduzione del reddito, legati all'emergenza Covid-19 (cassa integrazione, congedi, FIS, CIG, CIGD, FSBA) e al quale non è stata effettuata integrazione salariale da parte del datore di lavoro;

titolare di partita Iva che ha richiesto gli ammortizzatori sociali legati all'emergenza Covid-19 (cassa integrazione, FIS, CIG, CIGD, FSBA);

titolare di partita Iva che ha cessato l'attività a seguito dell'emergenza Covid-19;

Il differimento non spetta ai casi di cessazione di attività effettuata dal 1/3/2020 al 31/5/2020 alla quale corrisponde l’apertura di una medesima attività (stesso codice ATECO) di cui è titolare la stessa persona o lo sono parenti di 2° grado e affini di 4° grado;

titolare di partita Iva che ha registrato, dal 1/03/2020 al 30/04/2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019;

Per gli inizi di attività successive al 1/3/2019, che non hanno quindi il rispettivo periodo di confronto, il calo di fatturato si calcola in relazione al fatturato medio mensile dalla data di inizio attività al 28/02/2020.

 

Persone giuridiche

Pre-requisiti

il proprietario dell’immobile deve coincidere con la persona giuridica esercitante l’attività commerciale, industriale o di servizi che ha i requisiti;

la persona giuridica deve avere domicilio fiscale in Italia e non appartenere a gruppi con domicilio fiscale nei paesi black list individuati dall’Agenzia delle Entrate;

le società di capitale non devono aver effettuato alcuna distribuzione di utili o dividendi dal 1/3/2020 al 31/5/2020.

 

 

Criteri

a) persona giuridica che ha richiesto gli ammortizzatori sociali legati all'emergenza Covid-19 (cassa integrazione, FIS, CIG, CIGD, FSBA) e che ha provveduto ad effettuare integrazione salariale per i lavoratori;

b) persona giuridica che ha registrato, dal 1/3/2020 al 30/04/2020, un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per le persone giuridiche che hanno iniziato l’attività successivamente al 1/3/2019, che non hanno quindi il rispettivo periodo di confronto, il calo di fatturato si calcola in relazione al fatturato medio mensile dalla data di inizio attività fino al 28/02/2020.

 

Si precisa che chiunque si trovi nelle condizioni sopra esposte DOVRÀ PRESENTARE ENTRO IL 31.10.2020, a pena di decadenza, apposita autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, come da schemi allegati.

 

Si comunica che:

il Comune effettuerà apposite verifiche di competenza relativamente a quanto riportato nelle autocertificazioni e per questo si invitano i contribuenti a conservare la documentazione che attesti la difficoltà economiche dichiarata per un periodo di almeno 5 anni (31.12.2025).

in caso di non corrispondenza tra autocertificazione e documentazione prodotta in sede di verifica il contribuente sarà soggetto al pagamento di sanzioni ed interessi oltre, ad eventuali somme a conguaglio e potrà essere soggetto a procedimento penale in base alla normativa vigente.

nel caso il contribuente si accorga di non rientrare in una delle suddette categorie, può versare il dovuto oltre al 16.06.2020 applicando l'istituto del ravvedimento operoso il quale prevede sanzioni ridotte in base alla data di versamento oltre al versamento di interessi dello 0,05%

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE

* CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI AI NUMERI

0331/467821 - 467851 - 467818 - 467881

* INVIARE UNA MAIL A tributi@comune.rescaldina.mi.it