OBBLIGO DI BONIFICA DELL'AMIANTO

Area: Governo del Territorio
Pubblicato il: 04/06/2016

L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa, facilmente polverizzabile, è nocivo per la salute dell’uomo: le fibre di amianto che si staccano dai manufatti, infatti, si disperdono nell’ambiente e, se inalate, producono danni all’apparato respiratorio, come il carcinoma polmonare, l’asbestosi, il carcinoma laringeo e il mesotelioma.


Attualmente vietato, è stato impiegato in modo diffuso nel settore delle costruzioni ed è rinvenibile in componenti edili quali:
-lastre in cemento amianto per le coperture dei tetti (“eternit”), tettoie, garage, ecc.,
-tubazioni e canne fumarie (fibrocemento),
-intonaci, pannelli per le controsoffittature,
-coibentazioni di tubi per riscaldamento e centrali termiche,
-isolante termico/acustico,
-pavimenti in linoleum (vinilamianto).

Regione Lombardia ha approvato una normativa (Legge Regionale 17/2003) che prevede l’adozione di piani di risanamento, bonifica e smaltimento dell’amianto per salvaguardare l’ambiente e soprattutto la salute dell’uomo.

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL - approvato con D. G. R. n. 8/1526 del 22/12/2005, pubblicato il 15/01/2006) di Regione Lombardia, pianificava la progressiva eliminazione dell’amianto e si proponeva nell’arco di dieci anni di eliminare l’amianto dal territorio regionale.
A tal scopo sono state previste alcune azioni tra cui il censimento delle strutture e degli edifici con presenza di amianto, attraverso l’autonotifica da parte dei proprietari/detentori delle strutture e degli edifici, che hanno quindi l’obbligo di comunicarne la presenza utilizzando l’apposito Modulo NA/1 di denuncia, da compilare e trasmettere all’ASL di Competenza (ora ATS della Città Metropolitana di Milano).
La Legge Regionale n.14 del 31/7/2012 ha introdotto, dal 1 febbraio 2013, la sanzione amministrativa (da €100,00 a € 1.500,00) per i soggetti proprietari/ detentori - pubblici e privati - che non effettuano la comunicazione di cui sopra.

Il censimento aveva come scopo stabilire in quali edifici, costruiti prima del 1994 – anno in cui l’utilizzo dell’amianto è stato vietato per legge – fossero presenti manufatti in amianto e valutarne lo stato di degrado secondo i criteri previsti dal PRAL, procedendo, sulla base dello stato di conservazione, ad individuare gli interventi successivi.

Per le sole coperture in cemento-amianto (“eternit”), la Regione Lombardia ha predisposto un “documento tecnico” (valutazione dell’Indice di Degrado – D.D.G. 18 novembre 2008 n. 13237) che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale.
La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del conduttore. Tale documento deve essere conservato presso la sede dell’interessato.

Il termine del 16 gennaio 2016, indicato dal PRAL, come termine del programma decennale per rimuovere l’amianto, non è tuttavia perentorio per i cittadini, che devono però provvedere a valutare l’indice di degrado dei manufatti in amianto e procedere alla bonifica secondo le indicazioni dell’indice di degrado.

La bonifica dell’amianto presente nei manufatti in edilizia deve essere effettuata nel rispetto di specifiche procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.
Tre sono le tipologie di bonifica previste:

  • La Rimozione di coperture e materiali in amianto che deve essere effettuata da un’apposita impresa iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Categoria 10) che predisporrà uno specifico piano di lavoro da notificare all’ASL. L’attività di rimozione deve essere, infatti, effettuata adottando tutte le misure di protezione e prevenzione poste a sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente esterno. L’impresa deve, inoltre, provvedere all’espletamento delle procedure amministrative per il trasporto e lo smaltimento dei manufatti.
  • l’Incapsulamento, ovvero il trattamento dei manufatti con appositi prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre;
  • il Confinamento, ovvero la messa in sicurezza del manufatto, con la separazione dell’amianto dai locali abitativi con barriere a tenuta e con la sovra copertura dell’amianto con un nuovo manto di copertura.


Se dalle valutazioni effettuate circa lo stato di conservazione ricorrono gli elementi per procedere a bonifica degli edifici (rimozione o confinamento), la stessa va effettuata tramite la presentazione di apposita pratica edilizia al competente Sportello Unico dell’Edilizia comunale, corredata dall’Attestazione di deposito del relativo Piano di Lavoro/notifica ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (da trasmettere all’ASL competente territorialmente con modalità informatizzata - vedi DDG 1785/2014), nel rispetto delle specifiche procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, ricorrendo ad aziende specializzate ed iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10.

Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio; il proprietario, l'amministratore, il rappresentante legale o chiunque abbia titolo di un immobile in cui vi è presenza di amianto deve inviare all'ASL (ora ATS della Città Metropolitana di Milano) competente  il modulo di autonotifica di presenza amianto in strutture o luoghi, di cui all'allegato 4 del PRAL (Modulo NA/1).

La rimozione delle strutture in amianto è sicuramente la soluzione ottimale e consente di accedere alle agevolazioni fiscali previste per le manutenzioni straordinarie recuperando il 50% della spesa, o quelle previste per il contenimento dei consumi energetici, recuperando il 65% sul totale delle spese per i lavori (secondo gli specifici interventi da realizzare).
Nel caso non si effettuasse la rimozione del manufatto rimane comunque l’obbligo, da parte dei proprietari/conduttori delle strutture, di attuazione di un programma di controllo e manutenzione dello stato del materiale, e le conseguenti azioni.


RIASSUMENDO GLI OBBLIGHI A CARICO DEL PROPRIETARIO/CONDUTTORE:

  • Obbligo di comunicazione alla ATS (ex ASL) della presenza di manufatti con presenza di Amianto - Tramite il Modulo di notifica NA/1
  • Obbligo di effettuare controlli e manutenzione secondo uno specifico programma  (come da normativa vigente).

Al fine di programmare le necessarie bonifiche, in funzione della valutazione dello stato di degrado secondo i criteri previsti dal PRAL, sulla base dello stato di conservazione del materiale.

  • Obbligo di bonifica:

- immediata per presenza di materiale contenente amianto evidentemente danneggiato;

- programmata a seconda dell’Indice di Degrado del materiale:

- entro un anno per ID => di 45
- entro 3 anni per ID tra 25 e 44
(dalla data della valutazione)


Per informazioni:
- ATS: vedi brochure

Modulistica in allegato:
- Modulo NA1 (autodenuncia del proprietario)
- Modulo calcolo indice di degrado
- Note esplicative NA1 e indice degrado (nota ASL giugno 2010)

Normativa di riferimento
- PRAL
- LR 17/2003 così come modificata dalla LR 14/2012  (apparato sanzionatorio)
- LR14-2012
- DDG SANITA N. 13237/2008  (Valutazione stato di conservazione coperture e Indice di Degrado)
- DGR 4777/2013 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni)
- DDG SANITA N. 1785/2014 (Trasmissione informatizzata notifica/Piano di Lavoro all’ASL)

Link utili:
ASL Milano1
Arpa Lombardia

 

Contatti AREA GOVERNO DEL TERRITORIO / ufficio AMBIENTE :

_ Responsabile Area Governo Territorio: Arch. Codari Stefano (tel. 0331.467880)

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