GUIDA AI SERVIZI
VENDITA DI LIQUIDAZIONE
Comunicazione per vendita di liquidazione
A CHI RIVOLGERSI:
SUAP - Ufficio Commercio
Tel: 0331.467822 Fax: 0331.467822 Email: suap@comune.rescaldina.mi.it / suap@pec.comune.rescaldina.mi.it
COSA OCCORRE:
La comunicazione, in carta semplice, deve essere spedita tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita utilizzando l'apposita modulistica, scaricabile direttamente da quest’area. Alla comunicazione debitamente firmata dal titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale, deve essere allegata copia di un valido documento di identità del richiedente nonché copia dell’atto che ha determinato la vendita di liquidazione.
TEMPI:
DURATA DELLE VENDITE:
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per la durata massima di 13 settimane nel caso di cessazione, cessione, trasferimento dell’attività in altro locale e per la durata di 6 settimane nel caso di trasformazione e rinnovo dei locali.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE:
Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, salvo quelle per trasformazione o rinnovo locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio ed agosto, che non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione nonché in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre. Inoltre nel caso di vendita per trasformazione o rinnovo locali, l’operatore ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.
NORME COMUNALI O SUPERIORI:
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 114/98 si considerano di liquidazione le vendite scontate di tutte le merci a seguito di cessazione dell’attività commerciale, trasferimento dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.
Possono avvalersi delle vendite di liquidazione tutti i titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio.
A decorrere dall’inizio delle vendite, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell’esercizio di vendita ulteriori merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito
Documenti / Moduli / Regolamenti disponibili:
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RTF COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI UNA VENDITA DI LIQUIDAZIONE (887 downloads)