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Area: Tributi

Ufficio: SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

ABOLITA DAL 01/01/2020 CON LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019

 

NOVITA’  TASI IMPORTANTI  DALL’ANNO  2016

Dall’anno d’imposta 2016 rilevanti modifiche normative sono state introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) che consistono principalmente:

ABOLIZIONE DELLA TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE con esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate in C/2,C/6 e C/7, nella misura di una per categoria catastale.

ABOLIZIONE DELLA TASI ANCHE PER IL DETENTORE (inquilino/occupante/detentore) CHE LA UTILIZZA QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ad eccezione delle unità abitative classificate in A/1-A/8-A/9. La tassa sui servizi indivisibili Tasi resta invece dovuta nella misura del 90% dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU e TASI PER LE UNITA' IMMOBILIARI, non accatastate in A/1-A/8-A/9, CONCESSE, CON CONTRATTO REGISTRATO PRESSO AGENZIA ENTRATE, IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (genitori/figli), CHE LE UTILIZZANO QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE SE SUSSISTONO TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE n. 208/2015.

LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA IMU E DELLA TASI AL 75% PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO di cui alla Legge 9 dicembre1998 n. 431.

L’ESCLUSIONE DEI MACCHINARI COSIDDETTI “IMBULLONATI” DALLA DETERMINAZIONE DIRETTA DELLE RENDITE CATASTALI DEL GRUPPO D ED E: "sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. 

NOVITA’  TASI IMPORTANTI  DELIBERATE  NELL’ANNO  2015 

·         Non devono essere eseguiti versamenti TASI quando la tassa annuale dovuta dal   singolo contribuente risulti inferiore ad €5,00 (Cinque/00) , tale importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né tanto meno ai singoli immobili.

 

·        Le detrazioni TASI spettano in caso di  valore ISEE 2015 FINO AD € 10.000,00. Il nuovo valore ISEE 2015 valido  è da   determinare secondo la normativa vigente (dpcm n. 159/2013 e dm del 7.11.2014),  per il calcolo del nuovo ISEE 2015 rivolgersi ai centri di assistenza fiscale abilitati (c.a.f). 

·         La Tasi è dovuta anche  per aree fabbricabili, secondo box, seconde case sfitte, locate o concesse in uso gratuito ..  quindi da tutte quelle casistiche che nel 2014 avevano aliquota TASI pari a zero.

·         La Tasi dovuta per gli immobili occupati (es. in affitto, concessi in uso gratuito, ecc) da persona diversa dal proprietario/usufruttuario deve essere versata per il 10% da chi occupa/abita in quell'immobile per piu' di 6 mesi nel 2015 (es. inquilino, beneficiario dell'uso gratuito) mentre per il restante 90% dal proprietario/usufruttuario.  

·         La Tasi e' dovuta interamente dal locatario solo in caso di locazione finanziaria (leasing finanziario).

 

COS'E'

La TASSA SUI SERVIZI (cosiddetta "TASI") è una delle tre componenti dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (cosiddetta "IUC") è stata istituita con la legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) al fine di coprire i costi dei servizi indivisibili sostenuti dal Comune (viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico etc).
Il tributo concorre alla copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune quali:
- Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile;
- Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- Servizi di illuminazione pubblica;
- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed ambientale;
- Servizi relativi alla cultura e alla biblioteca;
- Servizi demografici;
- Servizi cimiteriali;
- Servizi di manutenzione immobili comunali.

Non devono essere eseguiti versamenti quando l'imposta annuale dovuta dal singolo contribuente risulti inferiore ad € 5,00, tale importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né tanto meno ai singoli immobili.

 

 CHI DEVE VERSARE

E' dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltano dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).  Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commeciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la  casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendetemente dalla relativa quota di possesso, resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugidetenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

 

 QUANDO E COME PAGARE
Secondo la L. DEL 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI e' effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Per il primo anno di applicazione della TASI (il 2014) la scadenza della prima rata Tasi, per il Comune di Rescaldina è stata prorogata al 16 ottobre.Il versamento deve essere effettuato solo con F24. Gli importi dei versamenti sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Nel modello F24 va indicato il codice Comune H240 e i codici tributo sotto indicati:
- "3958" - Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
- "3959" - Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
- "3960" - Tasi, aree fabbricabili
- "3961" - Tasi, altri fabbricati
- "3962" - Tasi, interessi
- "3963" - Tasi, sanzioni

 BASE IMPONIBILE TASI
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. L'imposta deve essere calcolata sulla base della percentuale di possesso e dei mesi di possesso durante l'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero.

 ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE
Si rimanda all'articolo inerente la materia che annualmente viene aggiornato.

 ESENZIONI
Sono esentati dal versamento gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agli Enti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà dellaSantasede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc... Relativamente quest'ultima fattispecie, la norma precisa che l'esenzione spetta limitatamente alle parti dell'immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall'art. 91-bis del dl 1/2012. Sono escluse dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli e sui Terreni Incolti).

DICHIARAZIONE
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per i detentori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti detentori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello che sarà messo a disposizione dal Comune. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato precedentemente. In assenza dei dati necessari per l'identificazione dell'eventuale detentore il tributo è dovuto interamente dal possessore dell'immobile. La dichiarazione, redatta su modello sarà disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

A CHI RIVOLGERSI: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.30
Mercoledì: mattina CHIUSO pomeriggio dalle 16.30 alle 18.15
Sabato dalle 9.00 alle 11.30

 

 

DOCUMENTI DISPONIBILI

  •  SERVIZIO GRATUITO CALCOLO CAF
  •  TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI DALL'ANNO 2015
  •  VOLANTINO RIEPILOGATIVO TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2017
  •  VOLANTINO RIEPILOGATIVO TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2016
  •  DICHIARAZIONE I.M.U./TASI ENTI NON COMMERCIALI CON ISTRUZIONI
  •  MODULO N. 1 - INAGIBILI / INABITABILI
  •  MODULO N. 2 - RAVVEDIMENTO OPEROSO
  •  MODULO N. 3 - RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE TASI
  •  MODULO N. 4 - RIMBORSO AD EREDE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
  •  MODULO N. 5 - RICHIESTA DI CORREZIONE DATI SU F24/F24SEMP. (CODICI TRIBUTO TASI O CODICE FISCALE O NOMINATIVO)
  •  MODULO N. 6 - RICHIESTA DI RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE PER CODICE CATASTALE COMUNE ERRATO