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Area: Tributi

Ufficio: SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 al comma 738 dell’art. 1 ha stabilto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); la nuova imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo.

In pratica la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito la vecchia IMU e la TASI ed ha istituito la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili come disciplinato dall’art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160/2019 e sue successive modificazioni..

Soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.,ai sensi dell’art. 1, comma 743 della Legge n. 160/2019 e sue successive modificazioni 

 Base imponibile è determinata :

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (abitazioni, magazzini, autorimesse);

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori e locali senza fini di lucro);

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (opifici e alberghi);

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) ;

le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

- per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione;

 - per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 GENNAIO. In proposito il Comune ha stabilito appositi valori di riferimento meramente indicativi al fine di evitare eventuali contenziosi tributari; 

- per gli altri terreni il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Abitazione principale e relative pertinenze:

si intende l’immobile, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

La nuova IMU conferma l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7) e relative pertinenze intendendo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Esenzioni il legislatore, anche con le recenti novità fiscali, ha confermato l’esenzione Imu per le abitazioni principali non di lusso e per le relative pertinenze, con conseguente assoggettamento a tassazione delle abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In ogni caso, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

 Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Riduzioni base imponibili del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico (con vincolo diretto);

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, si rimanda al paragrafo "novità".

 

Aliquote di base sono diventate uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI :

- abitazioni principali di lusso e relative pertinenze è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento;

- altre tipologie di immobili è pari all'8,6 permille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755).

- fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 permille, aliquota massima 1 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento;

- beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 permille, aliquota massima 2,5 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento.

- terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 permille, aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746);

- immobili ad uso produttivo gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 permille (7,6 permille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 permille, aliquota minima 7,6 per mille.

Si precisa che ALIQUOTE DA APPLICARE possono variare pertanto si rimanda all'articolo inerente la materia che annualmente viene pubblicato.

Affitti concordati: per gli immobili concessi dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria ) ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati) l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita ridotta del 25%.

Determinazione mensilità per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761). Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente se il mese è di:

28 giorni e se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

29 giorni e se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

30 giorni e se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

31 giorni e se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Scadenze: il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune. Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre. 

Versamento: deve essere effettuato utilizzando il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale, senza costi di commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking. Tutti i versamenti si effettuano utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ordinario o utilizzando la variante semplificata (F24 semplificato), entrambi scaricabili “in bianco” dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione:

il codice ente da utilizzare per il versamento è H240

i codici tributo per il pagamento con F24 sono:

3912 – abitazione principale con categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3913 – fabbricati rurali ad uso strumentale ;

3914 – terreni;

3916 – aree fabbricabili;

3918 – altri fabbricati escluso immobili di categoria D;

3925  immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( quota STATO);

3930  immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( quota COMUNE) ;

è necessario indicare l’anno d’imposta, il numero immobili e barrare l’apposita casella se il versamento è in acconto o se il versamento è a saldo (barrare le caselle di acconto e saldo, in caso di versamento in unica soluzione) ;

l’importo a debito e l’eventuale detrazione in ciascun rigo del modello F24 deve essere arrotondato all’euro superiore o inferiore.

Nel modello F24 ordinario è da utilizzare la sezione IMU e altri tributi locali.

Nel modello F24 semplificato è necessario indicare nella prima colonna, Sezione, la sigla EL per ciascuna riga utilizzata per IMU.

Per la compilazione della “sezione contribuente” è necessario compilare i campi:

codice fiscale,

cognome, denominazione o ragione sociale,

nome,

data di nascita,

sesso (M o F),

comune (o Stato estero) di nascita,

provincia.

I campi codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore, o curatore fallimentare e codice identificativo devono essere utilizzati solo in casi specifici (ad es. in caso di eredità, l’erede che effettua il versamento a nome del de cuius inserirà il proprio codice fiscale ed il codice identificativo 07). A tale scopo si rimanda alle istruzioni del modello F24 presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

l campo IDENTIFICATIVO OPERAZIONE non deve essere compilato.

Per gli enti non commerciali il pagamento può essere effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. In questa ipotesi è prevista l’eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dichiarazione: i soggetti passivi, come disposto dall’art. 1 cit., comma 769, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Deducibilità dell'imposta in ipotesi di immobili strumentali, oltre all’accorpamento della Tasi all’Imu, la legge di bilancio 2020 è intervenuta modificando in maniera incisiva anche il regime di deducibilità dell’imposta assolta sui fabbricati strumentali di imprese e professionisti.

In particolare:

il comma 4 dell’art. 1 cit., prevede per il periodo d’imposta 2019 la deducibilità al 50% dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu relativa agli immobili strumentali; 

il comma 773 dell’art. 1 cit., prevede l’operatività della deducibilità in misura pari al 60% per le annualità 2020 e 2021;

il comma 772 dell’art. 1 cit., prevede la totale deducibilità del 100% a far data dal 2022.

In sostanza, per gli immobili strumentali, la legge di Bilancio 2020 ha confermato per il 2019 la deducibilità al 50% dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. La deduzione si applicherà, invece, nella misura del 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021. Dal 2022, infine, troverà applicazione la nuova super Imu che sarà interamente deducibile. 

Regolamento è da approvare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, n. 446 e della Legge di bilancio 2020.

 

 

A CHI RIVOLGERSI: 

CON INGRESSO LIBERO – (E’ POSSIBILE PRENDERE APPUNTAMENTO CONTATTANDO DIRETTAMENTE GLI UFFICI)
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.30
Mercoledì: mattina CHIUSO pomeriggio dalle 16.30 alle 18.15
Sabato dalle 9.00 alle 11.30

 

 

DOCUMENTI DISPONIBILI

  •  REGOLAMENTO IMU
  •  VOLANTINO RIEPILOGATIVO TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2023
  •  VOLANTINO RIEPILOGATIVO TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2022
  •  TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI 2020
  •  DICHIARAZIONE I.M.U ENTI NON COMMERCIALI CON ISTRUZIONI
  •  DICHIARAZIONE I.M.U.PER TUTTI GLI ALTRI CASI
  •  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.M.U.
  •  MODULO N. 1 - INAGIBILI / INABITABILI
  •  MODULO N. 2 - RAVVEDIMENTO OPEROSO
  •  MODULO N. 3 - RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE I.M.U.
  •  MODULO N. 4 - RIMBORSO AD EREDE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
  •  MODULO N. 5 - USO GRATUITO PARENTI 1° GRADO COLLATERALI 2° GRADO
  •  MODULO N. 6 - USO GRATUITO PARENTI 1° GRADO COLLATERALI 2° GRADO CESSAZIONE
  •  MODULO N. 7 - ANZIANO/ DISABILE RICOVERATO PERMANENTEMENTE IN ISTITUTO
  •  MODULO N. 8 - ANZIANO/ DISABILE RICOVERATO PERMANENTEMENTE IN ISTITUTO CESSAZIONE
  •  MODULO N. 9 - RICHIESTA DI CORREZIONE DATI SU F24/F24SEMP. (CODICI TRIBUTO O CODICE FISCALE O NOMINATIVO)
  •  MODULO N.10 - RICHIESTA DI RIVERSAMENTO AD ALTRO COMUNE PER CODICE CATASTALE COMUNE ERRATO
  •  MODULO N.11 - UNITÀ IMMOBILIARI ACCATASTATE O ACCATASTABILI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1 IN ATTIVITA'
  •  MODULO N.12 - UNITÀ IMMOBILIARI ACCATASTATE O ACCATASTABILI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1 CESSAZIONE ATTIVITA'
  •  MODULO N. 13 - VERSAMENTO ESEGUITO DA UNICO CONTITOLARE
  •  MODULO N. 14 - RICHIESTA DI CORREZIONE DATI SU F24/F24SEMP. PER ERRORE DELLA BANCA O POSTA